Art. 5.

      1. L'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art 2-octies. - 1. Il tribunale determina le direttive generali della gestione dell'impresa in considerazione della natura e dell'oggetto dell'attività e delle possibilità della prosecuzione o della ripresa della stessa, avuto riguardo anche alle risultanze delle relazioni dell'amministratore di cui ai commi 4, 5 e 7.
      2. Nel caso di sequestro di quote sociali e di azioni che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali; tuttavia gli amministratori sospesi conservano la rappresentanza della società nel procedimento di prevenzione. Il giudice delegato nomina nuovi amministratori della società e ne determina i poteri; il compenso è a carico della società e viene determinato secondo le tariffe professionali.
      3. Nel caso di sequestro d'azienda, inoltre, i pagamenti ricevuti dal proposto dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro sono inefficaci ed ai contratti pendenti si applicano gli articoli 72 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

 

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      4. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sull'identificazione, sullo stato e sulla consistenza delle singole aziende e dei singoli beni sequestrati, oltre che sul valore dei beni quale stimato dall'amministratore, se del caso coadiuvato da un perito, previa autorizzazione del giudice delegato e su richiesta dello stesso amministratore.
      5. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, l'amministratore redige una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della gestione.
      6. La relazione deve altresì indicare le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura cautelare e quanto appreso; le già rilevate pretese di terzi; in caso di sequestro di azienda, la documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili.
      7. La relazione deve, inoltre, indicare le forme di utilizzo più idonee e redditizie per la gestione dei beni amministrati. In particolare, nel caso di sequestro di azienda o di partecipazioni di controllo su società, la relazione deve contenere anche una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, anche in relazione al grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, e deve precisare la natura dell'attività esercitata, il modo e l'ambiente in cui è svolta, la forza lavoro occupata, la capacità produttiva e il mercato di riferimento.
      8. Qualora ricorrano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva, l'amministratore giudiziario presenta al tribunale, che l'approva, il piano per il risanamento e la ristrutturazione dell'impresa».
 

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